STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DELL’ACCADEMIA DEI LINCEI”


Art. 1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L’”Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei”, (denominata di seguito nel presente statuto “Associazione”) è stata costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Essa ha sede in Roma, Via della Lungara, 10. La durata dell’Associazione è stata stabilita fino al 2050.

Art. 2
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa si propone di stabilire e sviluppare un collegamento permanente tra il mondo economico e imprenditoriale e l’”Accademia Nazionale dei Lincei”, massima istituzione culturale italiana, (denominata di seguito nel presente statuto “Accademia”). Pertanto l’Associazione può:

  • formulare proposte per lo studio di argomenti  di rilevante interesse per la vita del Paese ed effettuare studi e ricerche progettate dall’Accademia;
  • offrire il proprio concorso per l’attuazione di programmi di studio e di ricerca accolti dall’Accademia e per interventi intesi alla conservazione del cospicuo patrimonio linceo;
  • patrocinare manifestazioni o iniziative promosse e finanziate da singoli Amici nella sede dell’Accademia;
  • promuovere la diffusione nel mondo delle imprese del patrimonio culturale e artistico dell’Accademia, anche con iniziative editoriali patrocinate da singoli Amici;
  • sostenere, sotto il profilo economico, altre eventuali esigenze dell’Accademia;
  • prestare in genere la propria collaborazione, anche sotto il profilo economico, per il conseguimento degli scopi dell’Accademia.

Art. 3
ASSOCIATI

Possono acquisire la qualità di Associato le Istituzioni, gli Enti, le Fondazioni, le Aziende, le Associazioni, le Organizzazioni e le Persone Fisiche che con il loro apporto intendono contribuire al raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Gli Associati hanno la qualifica di “Amici dell’Accademia dei Lincei” e si distinguono in quattro categorie:

  • ordinari;
  • sostenitori;
  • aggregati;
  • ad honorem.

Hanno la qualifica di ordinari gli Associati che corrispondono la quota associativa fissata dall’Assemblea. L’Assemblea può, peraltro, prevedere quote differenziate per gli associati ordinari a seconda della tipologia degli stessi.

Hanno la qualifica di sostenitori gli Associati che corrispondono una quota superiore di almeno cinque volte a quella stabilita per i soci ordinari, ovvero a quella di maggior importo, se l’Assemblea ha fissato quote differenziate per tale categoria di associati, ai sensi del comma 3 del presente articolo. Hanno, altresì, la qualifica di sostenitori gli Associati che, una tantum, versano un contributo o effettuano una donazione di cospicuo ammontare.

Hanno la qualifica di aggregati gli associati persone fisiche che corrispondono una quota pari ad un quinto della quota stabilita per gli associati ordinari, ovvero di quella di maggior importo, se l’Assemblea ha fissato quote differenziate per tale categoria di associati, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Hanno la qualifica di Amici ad honorem le persone fisiche che si sono particolarmente distinte in ragione dei meriti acquisiti verso l’Accademia o verso l’Associazione.

La qualità di Amico si perde per recesso o per esclusione per grave motivo.

Il recesso deve essere comunicato, per iscritto, dall’Associato al Consiglio Direttivo dell’Associazione entro il 30 novembre ed ha effetto trascorso l’intero anno successivo a quello in cui è stata trasmessa la comunicazione. Durante tale periodo permangono in capo all’Associato tutti i diritti e gli obblighi statutariamente previsti.

L’esclusione dell’Associato per gravi motivi è deliberata dall’Assemblea.

La perdita della qualità di Amico dell’Accademia comporta automaticamente la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte nell’Associazione.

Art. 4
RAPPRESENTANTI

Le persone giuridiche sono presenti nell’Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate.

Art. 5
FONDO

Per il conseguimento dei fini che si propone, l’Associazione provvede a costituire un fondo formato:

  • dalle quote associative;
  • da contributi degli Amici o di terzi;
  • da donazioni o lasciti degli Amici o di terzi.

Art. 6
VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE

L’importo delle quote associative, come stabilito ai sensi dell’art. 3 del presente statuto, va versato entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7
DIRITTI E PREROGATIVE

Tutti gli Amici hanno uguali diritti e ciascuno può segnalare eventuali iniziative al Consiglio Direttivo.

Agli Amici aggregati sono riconosciute unicamente le prerogative di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo. Possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni assembleari; non possono ricoprire cariche nell’ambito dell’Associazione. Agli Amici è rilasciato un diploma. Gli Amici sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle altre manifestazioni lincee e, d’intesa con l’Accademia, possono avere accesso alle sale di Palazzo Corsini e della Villa della Farnesina.

Art. 8
ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • i due Vice Presidenti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9
ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli Amici dell’Accademia, ai quali, ai sensi del presente statuto, sia riconosciuto diritto di voto. Essi hanno diritto ad un voto.

In caso di assenza o impedimento l’Amico può delegare altro Amico, ovvero qualora abbia nominato un suo rappresentante e questo sia nella impossibilità di partecipare all’Assemblea, l’Amico può anche delegare altro suo rappresentante. Non sono ammesse più di tre deleghe a persona.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci anche su richiesta di almeno un terzo degli Amici. Va convocata un’Assemblea straordinaria per le modifiche dello Statuto, per la nomina di un nuovo Presidente nel caso di vacanza della carica prima della sua scadenza naturale, e nel caso delle dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ha il compito di:

  • indirizzare e valutare le attività del Consiglio Direttivo;
  • approvare annualmente il bilancio consuntivo;
  • eleggere ogni tre anni il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • nominare su proposta del Consiglio Direttivo, gli Amici ad honorem dell’Associazione e attribuire cariche onorarie;
  • deliberare l’esclusione di un associato;
  • determinare annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote associative.

Art. 11
PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall’Assemblea fra gli Amici; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l’Associazione e sovrintende all’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare, con l’accordo del Consiglio Direttivo, atti di gestione a persone di sua fiducia.

Art. 12
VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio direttivo fra i Consiglieri eletti; durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, uno dei due Vice Presidenti, su delibera del Consiglio Direttivo, ne assume le funzioni.

Art. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, e da un numero minimo di otto Consiglieri fino ad un massimo di quattordici, eletti dall’Assemblea fra gli Amici. Del Consiglio Direttivo fanno altresì parte il Presidente e i Vice Presidenti dell’Accademia, nonché due Soci lincei designati dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia stessa. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio può cooptare nuovi Consiglieri in caso di vacanza di quelli eletti; la loro nomina va sottoposta alla ratifica dell’Assemblea.

Il Consiglio può altresì proporre all’Assemblea la nomina di nuovi Consiglieri entro il limite numerico statutariamente consentito.

La scadenza del mandato dei nuovi Consiglieri è la stessa del Consiglio.

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e di almeno uno dei rappresentanti dell’Accademia. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di assenza o impedimento d’un Consigliere, questi può delegare altro Consigliere. Non è ammessa più di una delega a persona.

Art. 14
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio sovrintende al funzionamento e alla amministrazione dell’Associazione e, a tale scopo, comunica il programma annuale a tutti gli Amici. Gestisce l’associazione secondo criteri di prudenza.

Esamina le eventuali iniziative o manifestazioni proposte dagli Amici e delibera circa il loro accoglimento anche sotto il profilo della concessione di eventuali interventi a sostegno delle stesse. Delibera altresì su tutto quanto necessario per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Nomina nuovi Amici, ordinari ed aggregati, informandone alla prima riunione utile l’Assemblea. Sottopone, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo dell’Associazione. Propone all’Assemblea l’importo delle quote associative.

Il Consiglio nomina il Segretario Generale e il Tesoriere.

Art. 15
ELEZIONI

In vista dell’elezione dei nuovi organi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo uscente e il Consiglio di Presidenza dell’Accademia nominano, rispettivamente, un Amico e un Accademico, ai quali viene affidato il compito di effettuare congiuntamente gli opportuni sondaggi e di indicare all’Assemblea uno o più candidati alla Presidenza dell’Associazione, e un gruppo di candidati per il Consiglio Direttivo.

In fase di elezione ogni Amico ha la facoltà di sostituire altri candidati alla carica di presidente o di consigliere.

Art. 16
SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale assiste gli Organi collegiali dell’Associazione e partecipa alle loro riunioni provvedendo alla verbalizzazione; cura l’attuazione dei relativi deliberati. Egli è altresì preposto agli uffici e può compiere atti di amministrazione ordinaria.

Art. 17
TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei conti dell’Associazione e predispone annualmente il bilancio consuntivo che sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere compie, inoltre, ogni atto ordinario di carattere finanziario. Partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell’associazione.

Art. 18
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea. Il Collegio verifica la legittimità degli atti di gestione e la regolarità dei conti e del bilancio.

Art. 19
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Ove l’Associazione venisse sciolta, il relativo patrimonio sarà devoluto all’Accademia.

Art. 20
NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al disposto del Codice Civile.

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Con atto del Notaio Ramondelli – Registrato a Roma – Agenzia delle Entrate Roma 1 – il giorno 2 luglio 2010 al n. 17322 S. 1T.