STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DELL’ACCADEMIA DEI LINCEI”
Art. 1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l’”Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei”, (denominata di seguito nel presente statuto “Associazione”).
Essa ha sede in Roma, Via della Lungara, 10.
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 2050.
Art. 2
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non persegue fini di lucro.
Essa si propone di stabilire e sviluppare un collegamento permanente tra il mondo economico e imprenditoriale e l’”Accademia Nazionale dei Lincei”, massima istituzione culturale italiana, (denominata di seguito nel presente statuto “Accademia”).
Pertanto l’Associazione può:
- formulare proposte per lo studio di argomenti di rilevante interesse per la vita del Paese ed effettuare studi e ricerche progettate dall’Accademia;
- offrire il proprio concorso per l’attuazione di programmi di studio e di ricerca accolti dall’Accademia e per interventi intesi alla conservazione del cospicuo patrimonio linceo;
- patrocinare, d’intesa con l’Accademia, manifestazioni promosse da singoli Amici nelle sedi dell’Accademia;
- promuovere la diffusione nel mondo delle imprese del patrimonio culturale e artistico dell’Accademia, anche con iniziative editoriali patrocinate da singoli Amici, sempre d’intesa con l’Accademia;
- sostenere, sotto il profilo economico, altre eventuali esigenze dell’Accademia;
- prestare in genere la propria collaborazione, anche sotto il profilo economico, per il conseguimento degli scopi dell’Accademia.
Art. 3
ASSOCIATI
Possono acquistare la qualità di Associato le Istituzioni, gli Enti, le Fondazioni, le Aziende, le Associazioni, le Organizzazioni e le Persone Fisiche che con il loro apporto intendono contribuire al raggiungimento dei fini dell’Associazione.
Gli Associati hanno la qualifica di “Amici dell’Accademia dei Lincei” e si distinguono in due categorie:
- ordinari;
- sostenitori.
Hanno la qualifica di ordinari gli Associati che corrispondono la quota associativa prevista; di sostenitori gli Associati che corrispondono una quota superiore di almeno cinque volte a quella massima stabilita per i soci ordinari, ovvero che, una tantum, versano un contributo o effettuano una donazione di cospicuo ammontare.
Possono essere nominati Amici ad honorem persone fisiche scelte tra coloro che si sono particolarmente distinti in ragione dei meriti acquisiti verso l’Accademia o verso l’Associazione.
La qualità di Amico si perde per recesso o per esclusione per grave motivo.
Il recesso deve essere comunicato, per iscritto, dall’Associato al Consiglio Direttivo dell’Associazione entro il 30 novembre ed ha effetto trascorso l’intero anno successivo a quello in cui è stata trasmessa la comunicazione. Durante tale periodo permangono in capo all’Associato tutti i diritti e gli obblighi statutariamente previsti.
L’esclusione dell’Associato per gravi motivi è deliberata dall’Assemblea.
La perdita della qualità di Amico dell’Accademia comporta automaticamente la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte nell’Associazione.
Art. 4
RAPPRESENTANTI
Le persone giuridiche sono presenti nell’Associazione attraverso il loro legale rappresentante o la persona dallo stesso delegata.
Art. 5
FONDO
Per il conseguimento dei fini che si propone, l’Associazione provvede a costituire un fondo formato:
- dalle quote associative;
- da contributi degli Amici o di terzi;
- da donazioni o lasciti degli Amici o di terzi.
Art. 6
QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI
L’importo delle quote associative è fissato ogni anno dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Per i Soci ordinari possono essere previste quote differenziate a seconda della tipologia degli stessi.
Le quote vanno versate entro il 31 marzo di ogni anno.
I contributi destinati alla realizzazione di particolari iniziative devono essere approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia.
Art. 7
DIRITTI E PREROGATIVE
Tutti gli Amici hanno uguali diritti e ciascuno può segnalare eventuali iniziative al Consiglio Direttivo.
A tutti gli Amici è rilasciato un diploma.
Gli Amici sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle altre manifestazioni lincee e, d’intesa con l’Accademia, possono avere accesso alle sale di Palazzo Corsini e della Villa della Farnesina.
Art. 8
ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli Amici dell’Accademia.
Ciascun Amico ha diritto a un voto.
In caso di assenza o impedimento l’Amico può delegare altro Amico. Non sono ammesse più di tre deleghe a persona.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.
L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci anche su richiesta di almeno un terzo degli Amici. Va convocata un’Assemblea straordinaria per le modifiche dello Statuto, per la nomina di un nuovo Presidente nel caso di vacanza della carica prima della sua scadenza naturale, e nel caso delle dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 10
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ha il compito di:
- indirizzare e valutare le attività del Consiglio Direttivo;
- di approvare annualmente il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- di eleggere ogni tre anni il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- di nominare Amici, Amici ad honorem e di attribuire cariche onorarie;
- di deliberare sulle nomine di Amici, comprese quelle di Amici ad honorem, effettuate dal Consiglio Direttivo;
- di deliberare l’esclusione di un associato;
- di determinare annualmente l’importo delle quote associative.
Art. 11
PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall’Assemblea fra gli Amici; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e sovrintende all’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare, con l’accordo del Consiglio Direttivo, atti di gestione a persone di sua fiducia.
Art. 12
VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio direttivo fra i propri Consiglieri eletti; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
Art. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, e da un numero minimo di otto Consiglieri fino ad un massimo di quattordici, eletti dall’Assemblea fra gli Amici.
Del Consiglio Direttivo fanno altresì parte il Presidente e il Vice Presidente dell’Accademia, nonché due Soci lincei designati dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia stessa.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Il Consiglio può cooptare nuovi Consiglieri in caso di vacanza di quelli eletti; la loro nomina va sottoposta alla ratifica dell’Assemblea.
Il Consiglio può altresì proporre all’Assemblea la nomina di nuovi Consiglieri entro il limite numerico statutariamente consentito.
La scadenza del mandato dei nuovi Consiglieri è la stessa del Consiglio.
Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e di almeno uno dei rappresentanti dell’Accademia. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
In caso di assenza o impedimento d’un Consigliere, questi può delegare altro Consigliere.
Non è ammessa più di una delega a persona.
Art. 14
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio sovrintende al funzionamento e alla amministrazione dell’Associazione e, a tale scopo, comunica il programma annuale a tutti gli Amici.
Esamina le eventuali iniziative proposte dagli Amici e delibera circa il loro accoglimento anche dal punto di vista della compatibilità finanziaria.
Può nominare nuovi Amici, compresi gli Amici ad honorem, sottoponendo le nomine a delibera dell’Assemblea.
Sottopone, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di previsione e quello consuntivo dell’Associazione. Propone all’Assemblea l’importo delle quote associative.
Il Consiglio, sentito il Consiglio di Presidenza dell’Accademia, nomina il Segretario Generale e il Tesoriere.
Art. 15
ELEZIONI
In vista dell’elezione dei nuovi organi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo uscente e il Consiglio di Presidenza dell’Accademia nominano, rispettivamente, un Amico e un Accademico, ai quali viene affidato il compito di effettuare congiuntamente gli opportuni sondaggi e di indicare all’Assemblea uno o più candidati alla Presidenza, e un gruppo di candidati per il Consiglio Direttivo.
In fase di elezione ogni Amico ha la facoltà di sostituire il nominativo di colui che è stato indicato quale candidato alla Presidenza e di sostituire o aggiungere altri candidati, entro il limite numerico statutariamente previsto.
Art. 16
SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale assiste gli Organi collegiali dell’Associazione e partecipa alle loro riunioni provvedendo alla verbalizzazione; cura l’attuazione dei relativi deliberati.
Egli è altresì preposto agli uffici e può compiere atti di amministrazione ordinaria.
Art. 17
TESORIERE
Il Tesoriere provvede alla tenuta dei conti dell’Associazione e predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello di previsione che sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere compie, inoltre, ogni atto ordinario di carattere finanziario. Partecipa alle riunioni degli Organi collegiali dell’Associazione.
Art. 18
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea.
Il Collegio verifica la legittimità degli atti di gestione e la regolarità dei conti e del bilancio.
Art. 19
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Ove l’Associazione venisse sciolta, il relativo patrimonio sarà devoluto all’Accademia.
Art. 20
NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al disposto del Codice Civile.
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Con atto del Notaio Ramondelli – Registrato a Roma – Agenzia delle Entrate Roma 1 – il giorno 19 maggio 2009 al n. 16694 S. 1T.